IC SOLARI

Svolgimento attività lavorativa in violazione all’obbligo vaccinale

Si riportano i commi 5 e 6 ,art.2 Dl.172/2021

Lo svolgimento dell’attivita’ lavorativa in violazione
dell’obbligo vaccinale di cui al comma 1 e’ punito con la sanzione di cui al comma 6 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i
rispettivi ordinamenti di appartenenza. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano anche in caso di esercizio della professione o di svolgimento dell’attivita’ lavorativa in violazione degli obblighi vaccinali di cui agli articoli 4 e 4-bis.
6. La violazione delle disposizioni di cui al comma 2 e’
sanzionata ai sensi dell’articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto
dall’articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n.
33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.
La sanzione e’ irrogata dal prefetto e si applicano, per quanto nonstabilito dal presente comma, le disposizioni delle sezioni I e IIdel capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quantocompatibili. Per le violazioni di cui al comma 5, la sanzioneamministrativa prevista dal comma 1 del citato articolo 4 del

decreto-legge n. 19 del 2020 e’ stabilita nel pagamento di una somma
da euro 600 a euro 1.500.».